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Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.

68544
Stato 17 occorrenze
  • 1975
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.

separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata

Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.

meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunziata con sentenza passata in giudicato.

Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.

legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.

codice si esegue senza spese. L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto

Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.

addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non

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del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni

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proprie sostanze e capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la

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accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con

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o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata

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matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in

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già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del

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atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce

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malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di

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di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo

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chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di

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ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere

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all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi

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